Per i lavoratori soggetti all'obbligo di riservatezza, il datore di lavoro può concordare con il lavoratore una clausola di non concorrenza nel contratto di lavoro o nel patto di riservatezza e impegnarsi a riconoscere al lavoratore un compenso economico mensile durante il periodo di non concorrenza successivo alla cessazione o risoluzione del contratto di lavoro. In caso di violazione del patto di non concorrenza, il lavoratore dovrà corrispondere al datore di lavoro la penale prevista dal patto.
La non concorrenza è limitata all'alta dirigenza, al personale tecnico senior e ad altro personale soggetto all'obbligo di riservatezza del datore di lavoro. Entro un certo periodo dopo la risoluzione o la cessazione di un contratto di lavoro, un lavoratore non può farlo.
(1) Lavorare per altri datori di lavoro che sono in concorrenza con la società nella produzione o gestione dello stesso tipo di prodotto o nella conduzione dello stesso tipo di attività.
(2) Avviare la propria attività producendo o gestendo prodotti simili o impegnandosi in attività simili.
La durata del divieto di concorrenza è concordata tra datore di lavoro e lavoratore e non può eccedere un massimo di due anni, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento amministrativo.